[1]Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, ed i relativi strumenti saranno scambiati al piu' presto possibile a Berna. Esso entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica; potra' essere denunciato da ciascuno dei due Stati in qualsiasi momento e cessera', di avere effetto un anno dopo la sua denuncia. In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il proprio sigillo. Fatto a Roma il 15 dicembre 1961 in due esemplari originali, in lingua italiana. Per la Confederazione Svizzera PHILIPPE ZUTTER Per la Repubblica italiana GIULIO DEL BALZO

[2]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[3]Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

Testo vigente dal 6 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;139~art4 · fonte su Normattiva