[1]Misure provvisorie

[2]In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte puo' applicare, in via provvisoria, una misura di salvaguardia bilaterale senza rispettare le prescrizioni dell'articolo 116, paragrafo 1, del presente capo, se accerta in sede di valutazione preliminare che e' chiaramente dimostrato che le importazioni di un prodotto originario dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, e che tali importazioni causano o minacciano di causare le situazioni di cui all'articolo 104 o 109. La durata di una misura provvisoria non supera i duecento giorni, periodo durante il quale la parte si conforma alle norme procedurali pertinenti di cui alla sottosezione B.4 (Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali). La parte rimborsa sollecitamente gli aumenti tariffari se l'inchiesta di cui alla sottosezione B.4 non stabilisce che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 104. La durata di una misura provvisoria e' inclusa nel periodo di cui all'articolo 105, paragrafo 1, lettera b). All'atto dell'adozione delle misure provvisorie la parte importatrice interessata ne da' comunicazione all'altra parte interessata e se quest'ultima lo richiede sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato di associazione.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art106 · fonte su Normattiva