[1]Compensazione e sospensione di concessioni

[2]1. Una parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta la parte i cui prodotti sono oggetto della misura per concordare un'adeguata compensazione, a livello di liberalizzazione degli scambi, sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti. La parte offre la possibilita' di procedere a tali consultazioni entro trenta giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale. 2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non consentono di giungere, entro trenta giorni, ad un accordo sulla compensazione a livello di liberalizzazione degli scambi, la parte i cui prodotti sono oggetto della misura di salvaguardia puo' sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti agli scambi della parte che applica la misura di salvaguardia.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art107 · fonte su Normattiva