[1]Cooperazione e assistenza tecnica

[2]1. Le misure di cooperazione e assistenza tecnica necessarie per dare attuazione al presente capo sono contenute nell'articolo 62 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo. 2. Tramite il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, istituito dall'articolo 156 del presente capo, le parti predispongono un programma di lavoro che individua tra la l'altro la cooperazione e l'assistenza tecnica necessarie per sviluppare e/o rafforzare le capacita' delle parti su temi di comune interesse riguardanti la salute dell'uomo, degli animali o delle piante e la sicurezza alimentare.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art154 · fonte su Normattiva