[1]Cooperazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico
[2]Le parti convengono che e' nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca su temi inerenti allo stabilimento, agli scambi di servizi e al commercio elettronico. In questo senso esse hanno individuato una serie di attivita' di cooperazione che sono descritte all'articolo 56 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
