[1]Definizioni

[2]Ai fini del presente capo si intende per:

  • a)"succursale di una persona giuridica di una parte": una sede di attivita' priva di personalita' giuridica che presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre, dispone di una propria gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che un eventuale rapporto giuridico si stabilira' con la societa' madre la cui sede sociale e' all'estero, non devono trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro di attivita' che ne costituisce la sede secondaria;
  • b)"attivita' economica": le attivita' per le quali sono assunti impegni nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento). Il termine "attivita' economica" non comprende le attivita' svolte nell'esercizio di poteri governativi, ad esempio quelle attivita' che non sono svolte su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici;
  • c)"stabilimento":
  • i)la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica(10); o
  • ii)la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza; nel territorio di una parte allo scopo di esercitare un'attivita' economica;
  • d)"investitore di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda esercitare o eserciti un'attivita' economica per mezzo di uno stabilimento; e
  • e)"controllata di una persona giuridica di una parte": una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte(11).

[3]---------- (10) I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica si intendono come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli. (11) Una persona giuridica e' controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art162 · fonte su Normattiva