[1]Riesame

[2]Le parti si impegnano a riesaminare, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica, il quadro giuridico per gli investimenti, il contesto degli investimenti e il flusso degli investimenti reciproci, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art168 · fonte su Normattiva