[1]Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione(23)

[2]1. La prestazione dei servizi e', per quanto possibile, autorizzata mediante procedure semplici e, se del caso, mediante semplice notifica. 2. Puo' essere prescritta una licenza o un'autorizzazione specifica per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni di tali licenze o autorizzazioni specifiche sono resi noti al pubblico. 3. Ove sia prescritta una licenza o un'autorizzazione:

  • a)tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze o delle autorizzazioni e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza o di autorizzazione sono resi noti al pubblico;
  • b)i motivi del diniego del rilascio di una licenza o di un'autorizzazione vengono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; e
  • c)il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio di una licenza o di un'autorizzazione deve avere il diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente conformemente alla rispettiva legislazione.

[3]--------- (23) Ai fini della presente sezione, per "autorizzazione" si intendono le licenze, le concessioni, i permessi, l'iscrizione in registri e qualsivoglia altra autorizzazione che una parte richieda per la prestazione di servizi di telecomunicazione.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art187 · fonte su Normattiva