[1]Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali
[2]Le parti introducono o mantengono in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare:
- a)nella concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali(24);
- b)nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; e
- c)nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative a infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi.
[3]---------- (24) O "nella compressione dei margini" limitatamente alla parte UE.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
