[1]Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

[2]Le parti introducono o mantengono in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare:

  • a)nella concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali(24);
  • b)nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; e
  • c)nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative a infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi.

[3]---------- (24) O "nella compressione dei margini" limitatamente alla parte UE.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art188 · fonte su Normattiva