[1]Misure di salvaguardia temporanee

[2]In circostanze eccezionali di gravi difficolta' o di minaccia di gravi difficolta' per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione o, nel caso del Vietnam, per il funzionamento della politica monetaria e di cambio, la parte interessata puo' adottare misure di salvaguardia strettamente necessarie per quanto riguarda i trasferimenti per un periodo non superiore a un anno.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art410 · fonte su Normattiva