[1]Misure di salvaguardia temporanee
[2]In circostanze eccezionali di gravi difficolta' o di minaccia di gravi difficolta' per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione o, nel caso del Vietnam, per il funzionamento della politica monetaria e di cambio, la parte interessata puo' adottare misure di salvaguardia strettamente necessarie per quanto riguarda i trasferimenti per un periodo non superiore a un anno.
Testo vigente dal 30 agosto 2023
