[1]Nazione piu' favorita e trattamento nazionale

[2]Conformemente agli articoli 3 e 4 dell'accordo TRIPS e fatte salve le eccezioni in essi contemplate, ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte:

  • a)un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprieta' intellettuale; e
  • b)i vantaggi, benefici, privilegi o immunita' da essa accordati ai cittadini di qualsiasi altro paese per quanto riguarda la protezione della proprieta' intellettuale.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art230 · fonte su Normattiva