[1]Nazione piu' favorita e trattamento nazionale
[2]Conformemente agli articoli 3 e 4 dell'accordo TRIPS e fatte salve le eccezioni in essi contemplate, ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte:
- a)un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprieta' intellettuale; e
- b)i vantaggi, benefici, privilegi o immunita' da essa accordati ai cittadini di qualsiasi altro paese per quanto riguarda la protezione della proprieta' intellettuale.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
