Art. 9 (Accordo di cooperazione)
[1]di proprieta' intellettuale
[2]Per agevolare la cooperazione industriale, le parti accordano e garantiscono la protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprieta' intellettuale nei campi e nei settori connessi allo sviluppo e all'utilizzo del GNSS europeo, conformemente alle norme internazionali piu' rigorose stabilite dall'«Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)» dell'OMC, ivi compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza.
Testo vigente dal 26 maggio 2021
