[1]Aggiunta di nuove indicazioni geografiche

[2]1. Le parti concordano sulla possibilita' di aggiungere altre indicazioni geografiche relative ai vini, alle bevande spiritose, ai prodotti agricoli e ai prodotti alimentari da proteggere in base alle norme e alle procedure del presente titolo, se del caso. A seguito dell'esame favorevole a cura delle autorita' nazionali o regionali competenti, tali indicazioni geografiche sono incluse nell'allegato XVIII (Indicazioni geografiche protette) conformemente alle norme e alle procedure pertinenti che si applicano al Consiglio di associazione. 2. La data della domanda di protezione corrisponde alla data di trasmissione all'altra parte della domanda con cui viene chiesta la protezione di un'indicazione geografica, purche' siano soddisfatti i relativi requisiti formali.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art247 · fonte su Normattiva