[1]Informazioni e consulenza tecnica

[2]1. Su richiesta di una parte della controversia o d'ufficio, il collegio puo' acquisire informazioni da qualunque parte esso ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento del collegio. 2. Se del caso il collegio puo' anche acquisire informazioni e pareri presso esperti, organismi o altre fonti. Prima di chiedere tali informazioni e pareri, il collegio informa le parti della controversia cui viene anche data la possibilita' di formulare osservazioni. Le informazioni ottenute conformemente al presente paragrafo devono essere tempestivamente comunicate a ciascuna delle parti della controversia affinche' esse possano formulare osservazioni. Le osservazioni sono trasmesse al collegio e all'altra parte.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art320 · fonte su Normattiva