[1]Amicus curiae
[2]Le persone fisiche o giuridiche portatrici di un interesse in relazione alla questione e residenti o stabilite nel territorio delle parti della controversia sono autorizzate a presentare al collegio, a titolo di amicus curiae, memorie che il collegio puo' esaminare conformemente al regolamento di procedura.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
