[1]Rapporto con il titolo X relativo alla risoluzione delle controversie

[2]1. La procedura del meccanismo di mediazione e' indipendente dal titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo e non e' destinata a servire come base per le procedure di risoluzione delle controversie previste da detto titolo o da qualsiasi altro accordo. Una richiesta di mediazione e le possibili procedure del meccanismo di mediazione non escludono il ricorso al titolo X. 2. Il meccanismo di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti di cui al titolo X.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art334 · fonte su Normattiva