[1]Lotta alla corruzione
[2]1. Le parti riconoscono l'importanza di prevenire e contrastare la corruzione nei settori pubblico e privato e ribadiscono la loro preoccupazione in merito alla grave minaccia che la corruzione rappresenta per la stabilita' e la sicurezza delle istituzioni democratiche. A questo scopo le parti collaborano per attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 2. Le parti cooperano in particolare al fine di:
- a)migliorare l'efficacia organizzativa e garantire l'assunzione di responsabilita' e una gestione trasparente delle risorse pubbliche;
- b)rafforzare le istituzioni competenti, comprese le autorita' preposte all'applicazione della legge e la magistratura;
- c)prevenire la corruzione nelle transazioni internazionali;
- d)monitorare e valutare le politiche di lotta alla corruzione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
- e)incoraggiare le azioni volte a promuovere i valori di una cultura della trasparenza, la legalita' e un cambiamento nell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti delle pratiche di corruzione;
- f)sviluppare ulteriormente la cooperazione per facilitare le misure di recupero dei beni, promuovere le buone pratiche e sviluppare le capacita'.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
