[1]Lotta alla corruzione

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza di prevenire e contrastare la corruzione nei settori pubblico e privato e ribadiscono la loro preoccupazione in merito alla grave minaccia che la corruzione rappresenta per la stabilita' e la sicurezza delle istituzioni democratiche. A questo scopo le parti collaborano per attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 2. Le parti cooperano in particolare al fine di:

  • a)migliorare l'efficacia organizzativa e garantire l'assunzione di responsabilita' e una gestione trasparente delle risorse pubbliche;
  • b)rafforzare le istituzioni competenti, comprese le autorita' preposte all'applicazione della legge e la magistratura;
  • c)prevenire la corruzione nelle transazioni internazionali;
  • d)monitorare e valutare le politiche di lotta alla corruzione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
  • e)incoraggiare le azioni volte a promuovere i valori di una cultura della trasparenza, la legalita' e un cambiamento nell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti delle pratiche di corruzione;
  • f)sviluppare ulteriormente la cooperazione per facilitare le misure di recupero dei beni, promuovere le buone pratiche e sviluppare le capacita'.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art38 · fonte su Normattiva