[1]Traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro
[2]1. Le parti cooperano per prevenire e contrastare il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni. Esse perseguono la finalita' di un coordinamento delle azioni per rafforzare la cooperazione giuridica e istituzionale, nonche' il sequestro e la distruzione delle armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni di cui siano in possesso i civili. 2. Le parti cooperano per promuovere iniziative congiunte di lotta contro le armi leggere e di piccolo calibro, munizioni comprese. Le parti collaborano in particolare alle iniziative congiunte volte a attuare i programmi nazionali, regionali e internazionali e le convenzioni del settore, all'interno di un contesto multilaterale e interregionale.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
