[1]Traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro

[2]1. Le parti cooperano per prevenire e contrastare il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni. Esse perseguono la finalita' di un coordinamento delle azioni per rafforzare la cooperazione giuridica e istituzionale, nonche' il sequestro e la distruzione delle armi leggere e di piccolo calibro e delle relative munizioni di cui siano in possesso i civili. 2. Le parti cooperano per promuovere iniziative congiunte di lotta contro le armi leggere e di piccolo calibro, munizioni comprese. Le parti collaborano in particolare alle iniziative congiunte volte a attuare i programmi nazionali, regionali e internazionali e le convenzioni del settore, all'interno di un contesto multilaterale e interregionale.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art39 · fonte su Normattiva