Cooperazione e assistenza tecnica in materia di pesca e acquacoltura 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione economica, tecnica e scientifica per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura. Tale cooperazione dovrebbe, in particolare, perseguire le seguenti finalita':

  • a)promuovere lo sfruttamento e la gestione sostenibili della pesca;
  • b)promuovere le migliori pratiche nella gestione della pesca;
  • c)promuovere la raccolta dei dati cosi' da tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione delle risorse e della loro gestione;
  • d)rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza (MCS);
  • e)contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU). 2. La cooperazione puo' comportare tra l'altro:
  • a)l'apporto di competenze tecniche, il sostegno e lo sviluppo di capacita' per una gestione sostenibile delle risorse della pesca, compreso lo sviluppo di sistemi di pesca alternativi;
  • b)lo scambio di informazioni ed esperienze e lo sviluppo di capacita' per uno sviluppo socioeconomico sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare e' accordata allo sviluppo responsabile della pesca e dell'acquacoltura artigianale e su piccola scala e alla diversificazione dei prodotti e delle attivita', anche in ambiti quali l'industria di trasformazione;
  • c)il sostegno alla cooperazione istituzionale e l'agevolazione dello scambio di informazioni sui quadri giuridici in materia di pesca e acquacoltura, compresi gli eventuali strumenti internazionali pertinenti;
  • d)il rafforzamento della cooperazione con le organizzazioni internazionali e con le organizzazioni nazionali e regionali di gestione della pesca fornendo assistenza tecnica, ad esempio con seminari e studi, in modo che sia meglio compreso il valore aggiunto che gli strumenti giuridici internazionali apportano al conseguimento di una corretta gestione delle risorse marine.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art59 · fonte su Normattiva