Cooperazione e assistenza tecnica in materia di prodotti artigianali Le parti riconoscono l'importanza di programmi di cooperazione che promuovano azioni in grado di contribuire a far si' che i prodotti artigianali fabbricati nelle Repubbliche della parte AC traggano beneficio dal presente accordo. La cooperazione puo', piu' specificatamente, concentrarsi sui seguenti aspetti:

  • a)lo sviluppo di capacita' in modo da facilitare le opportunita' di accesso al mercato per i prodotti artigianali dell'America centrale;
  • b)lo sviluppo, a livello degli organismi dell'America centrale competenti in materia di promozione delle esportazioni, delle capacita' necessarie alla fabbricazione e all'esportazione di prodotti artigianali, sostenendo soprattutto le micro, piccole e medie imprese ("MPMI") delle aree urbane e rurali, anche per quanto riguarda le procedure doganali e le prescrizioni tecniche vigenti sul mercato dell'Unione europea;
  • c)la promozione della conservazione di questi prodotti culturali;
  • d)il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture necessarie a supportare le MPMI impegnate nella fabbricazione di prodotti artigianali;
  • e)lo sviluppo di capacita' attraverso programmi di formazione, al fine di migliorare i risultati economici dei produttori di prodotti artigianali.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art60 · fonte su Normattiva