1. Il comitato di associazione e' assistito dai sottocomitati istituiti in forza del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' decidere di istituire comitati od organi speciali in settori specifici ai fini dell'attuazione del presente accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento. Inoltre questi comitati e organi speciali possono discutere ogni questione che ritengano pertinente fatte salve le disposizioni specifiche del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. 3. Il comitato di associazione puo' inoltre istituire sottocomitati per fare il punto dei progressi compiuti nel quadro dei dialoghi regolari di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale) del presente accordo. 4. I sottocomitati hanno il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Riferiscono regolarmente delle loro attivita' al comitato di associazione, in base alla necessita'. 5. I sottocomitati istituiti in forza del titolo IV del presente accordo danno con suffiente anticipo comunicazione della data e dell'ordine del giorno delle riunioni al comitato di associazione nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo. Riferiscono delle loro attivita' nel corso di tutte le riunioni periodiche del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo. 6. L'esistenza di sottocomitati non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato di associazione, istituito in applicazione dell'articolo 464 del presente accordo, anche nella formazione "Commercio".
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
