[1]Disposizioni generali

[2]1. Le parti conservano i loro diritti ed obblighi derivanti dall'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 ("accordo antidumping") e dall'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ("accordo SCM") e dall'accordo OMC relativo alle regole in materia di origine ("accordo sulle regole di origine"). 2. Laddove le misure antidumping o compensative possano essere istituite a livello regionale e a livello nazionale, le parti garantiscono che le autorita' regionali e nazionali non applichino tali misure antidumping o compensative contemporaneamente allo stesso prodotto.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art92 · fonte su Normattiva