[1]' INTELLETTUALE

[2]Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti derivanti da attivita' condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

Testo vigente dal 6 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-23;95~accordo-art7 · fonte su Normattiva