[1]Proprieta' intellettuale
[2]Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti, derivante da attivita' condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
Testo vigente dal 25 giugno 2020
