[1]Proprieta' intellettuale

[2]Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti, derivante da attivita' condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

Testo vigente dal 25 giugno 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-06-05;65~accordo-art5 · fonte su Normattiva