[1]Misure prudenziali
[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare o mantenere in vigore opportune misure per motivi prudenziali quali:
- a)la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
- b)la salvaguardia della sicurezza, della solidita', dell'integrita' o della responsabilita' finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; oppure
- c)la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del proprio sistema finanziario. 2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non rappresentano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei prestatori di servizi finanziari dell'altra parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili, ne' comportano una restrizione dissimulata degli scambi di servizi. 3. Nessuna disposizione del presente accordo e' interpretabile nel senso di obbligare le parti a rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
Testo vigente dal 12 ottobre 2023
