• 1)La prise en charge de la personne condamnee par l'Etat d'execution a pour effet de poursuivre l'execution de la peine exclusivement dans cet Etat.
  • 2)L'Etat de condamnation ne peut plus executer la peine si celle-ci a ete' entierement purgee dans l'Etat d'execution.

Testo vigente dal 18 febbraio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14~convention-art15 · fonte su Normattiva