1. Le spese indicate all'articolo 4, paragrafo 9, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, e le spese o oneri non previsti derivanti dal presente Protocollo sono rimborsati dalla Parte italiana alla Parte albanese in forma forfettaria nella misura e con le modalita' determinate dall'Allegato 2. 2. L'Allegato 2 regola altresi' le condizioni e le modalita' con le quali la Parte italiana si fa carico degli oneri sostenuti dalla Parte albanese in caso di avvio, da parte dei migranti, di procedure amministrative innanzi alle competenti Autorita' albanesi.

Testo vigente dal 22 febbraio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-02-21;14~protocollo-art10 · fonte su Normattiva