[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA ALLA PROTEZIONE SOCIALE DEGLI AGRICOLTORI

[4]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' realizzare un'unione piu' stretta fra i suoi Membri, specie in vista di favorire il loro progresso economico e sociale; Considerando che un miglioramento delle condizioni di vita dei conduttori agricoli realizzato attraverso misure appropriate permette di contribuire il progresso sociale in Europa; Ricordando che la Carta sociale europea, elaborata anch'essa in sede di Consiglio d'Europa e aperta alla firma degli Stati membri il 18 ottobre 1961, ha per obiettivo il miglioramento del tenore di vita e la promozione del benessere sociale di tutte le categorie delle loro popolazioni sia rurali che urbane; Considerando che le condizioni particolari e i caratteri specifici delle attivita' agricole come pure i mutamenti cui va soggetto il mondo agricolo esigono che siano adottate delle misure appropriate in favore dei conduttori agricoli al fine di favorire il loro benessere sociale; Ritenendo quindi che convenga completare e rafforzare la protezione sociale dei conduttori agricoli, dei membri delle loro famiglie e, se del caso, dei salariati alle loro dipendenze, tenendo conto delle esigenze sociali di dette persone e delle condizioni particolari delle attivita' agricole, Hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo 1

[6]Ogni Parte Contraente s'impegna ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a suoi cittadini residenti sul suo territorio.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140~art1 · fonte su Normattiva