Art. 19 (Atto di Ginevra)
(1) [Possibilita' di far valere i propri diritti] L'invalidazione, totale o parziale, degli effetti di una registrazione internazionale nel territorio di una parte contraente puo' essere pronunciata solo dopo aver offerto ai beneficiari la possibilita' di far valere i propri diritti. Tale possibilita' e' concessa anche alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii). (2) [Notifica, iscrizione nel registro e pubblicazione] La parte contraente notifica l'invalidazione degli effetti di una registrazione internazionale all'Ufficio internazionale, che iscrive l'invalidazione nel registro internazionale e la pubblica. (3) [Protezione conferita da altri strumenti] L'invalidazione non deve andare a scapito di qualsiasi altra forma di protezione di cui la denominazione o l'indicazione interessata puo' beneficiare, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, nella parte contraente che ha invalidato gli effetti della registrazione internazionale.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
