[1]Articolo IX
[2]Nel fissare le tariffe per passeggeri e merci sulle rotte specificate in conformita' al paragrafo 1 dell'art. II del presente Accordo, si terranno in considerazione tutti i fattori, quali costo di esercizio, profitto ragionevole, le caratteristiche delle varie rotte, e, se ritenuto possibile, le tariffe applicate da ogni altra impresa aerea operante sulle stesse rotte o parti di esse. Nel fissare tali tariffe, dovranno essere osservate le disposizioni dei punti che seguono: 1° Le tariffe dovranno essere; se possibile, concordate per ogni rotta tra le imprese aeree designate interessate. A questo scopo le imprese designate seguiranno le decisioni applicate ai sensi delle procedure della conferenza del traffico dell'Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (IATA) o concorderanno tali tariffe direttamente tra di loro dopo essersi consultate, se ritenuto possibile, con le imprese di Paesi terzi che operano sulle stesse rotte o parti di esse. 2° Ogni tariffa cosi' concordata dovra' essere sottoposta per l'approvazione alle Autorita' aeronautiche di entrambi le Parti Contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la sua entrata in vigore. Questo periodo puo' essere ridotto in casi speciali se le Autorita' aeronautiche concorderanno in tale senso. 3° Se nessun accordo sara' stato raggiunto fra le imprese aeree designate in conformita' col suindicato punto 1 o se una delle Parti Contraenti non da' il proprio consenso alle tariffe sottoposte alla sua approvazione in conformita' col suindicato punto 2, le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti dovrebbero di comune accordo fissare quelle tariffe per rotte o parti di esse sulle quali vi sia disaccordo o mancanza di consenso. 4° Se l'accordo di cui al punto 3 di questo articolo non viene raggiunto tra le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti, si applicheranno le disposizioni dell'art. XIII del presente Accordo. Fino al momento in cui una decisione arbitrale non verra' emessa, la Parte Contraente che ha rifiutato il suo consenso a una tariffa proposta avra' il diritto di pretendere che l'altra Parte Contraente mantenga la tariffa precedentemente in vigore.
Testo vigente dal 20 marzo 1965
