[1]Articolo IX.

[2]1. Le tariffe per ogni servizio convenuto devono essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debito conto tutti i fattori relativi, incluso il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocita' e di confort) e, ove occorra, le tariffe di altre imprese per ogni parte della rotta specificata. Tali tariffe saranno fissate in base alle seguenti disposizioni del presente articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere, se possibile, concordate, per ciascuna delle rotte specificate, tra le imprese designate (ove sia ritenuto opportuno in consultazione con altre imprese che operino sull'intera rotta o su parte di essa). Tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione di trasporto aereo internazionale (I.A.T.A.). 3. Ogni tariffa cosi' concordata deve essere sottoposta per l'approvazione alle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine puo' essere ridotto in casi speciali, se le autorita' aeronautiche concordano in questo senso. 4. Nel caso di disaccordo fra le imprese designate relativamente alle tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si sforzeranno di determinare dette tariffe mediante accordo fra di loro. 5. Qualora le autorita' aeronautiche non concordino sull'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto e' previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto dal paragrafo 4, la controversia deve essere composta in conformita' delle disposizioni dell'articolo XI del presente accordo. 6. a) Nessuna tariffa puo' entrare in vigore se le autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengono di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo XI del presente accordo.

  • b)Quando siano state stabilite in conformita' delle disposizioni del presente articolo, le tariffe devono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' delle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 24 settembre 1975

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