[1]Tariffe

[2]1. Le tariffe di qualsiasi servizio concordato dovranno essere fissate a dei livelli ragionevoli, prendendo in considerazione tutti i fattori determinanti ivi compresi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali i livelli di velocita' e di capienza) e le tariffe delle altre compagnie per qualsiasi altro punto della rotta specificata. Queste tariffe dovranno essere fissate in conformita' alle seguenti norme del presente articolo. 2. Le tariffe a cui si riferisce il paragrafo (1) del presente Articolo, unitamente alle spese per i servizi di agenzia applicate in relazione a quelle, dovranno, se possibile, essere concordate rispetto a ciascuna delle rotte specificate tra le compagnie designate in questione ed avendo consultato le altre compagnie che operano sull'insieme o su una parte di questa rotta, e tale accordo, ove sia possibile, dovra' essere raggiunto attraverso i sistemi che fissano le tariffe impiegate dall'Associazione di Trasporti Aerei Internazionali. 3. Le tariffe cosi' concordate dovranno essere sottoposte alle Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti per l'approvazione, al massimo novanta (90) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi particolari, questo termine potra' essere ridotto, previo accordo tra le dette Autorita'. 4. Questa approvazione potra' essere tacita. Se nessuna delle Autorita' Aeronautiche avra' espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di notificazione, secondo quanto stabilito nel paragrafo (3) del presente Articolo, queste tariffe saranno considerate come approvate. Nel caso che il termine per la notificazione fosse stato ridotto, come previsto nel paragrafo (3), le Autorita' Aeronautiche potranno convenire che il periodo durante il quale qualsiasi disapprovazione dovra' essere notificata sara' inferiore ai trenta (30) giorni previsti. 5. Se la compagnia designata non potra' accettare nessuna di queste tariffe, oppure se per qualche motivo una tariffa non potra' essere concordata conformemente alle norme del paragrafo (2) del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti, cercheranno di fissare le tariffe accordandosi tra di loro. 6. Se le Autorita' Aeronautiche non potranno raggiungere un accordo per l'approvazione di alcuna tariffa a loro sottoposta in conformita' al paragrafo (2) del presente Articolo o per la determinazione di alcuna tariffa secondo il paragrafo (5), la controversia dovra' essere risolta in accordo alle norme dell'Articolo 14 del presente Accordo. 7. Una tariffa fissata in conformita' alle norme del presente Articolo restera' in vigore sino a che non sara' stata fissata una nuova tariffa.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;910~art8 · fonte su Normattiva