Parte contraente consente l'entrata sul proprio territorio dei veicoli autorizzati ed immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente con la sospensione del pagamento dei diritti e delle tasse doganali con riserva della loro riesportazione. Tuttavia, tali veicoli restano soggetti alle formalita' doganali previste per l'importazione temporanea nell'uno e nell'altro territorio delle parti contraenti.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142~accordo-art14 · fonte su Normattiva