Parte contraente consente l'entrata sul proprio territorio dei veicoli autorizzati ed immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente con la sospensione del pagamento dei diritti e delle tasse doganali con riserva della loro riesportazione. Tuttavia, tali veicoli restano soggetti alle formalita' doganali previste per l'importazione temporanea nell'uno e nell'altro territorio delle parti contraenti.
Testo vigente dal 21 marzo 1996
