Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009. 817 parole tolte, 20 parole aggiunte in 43 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volonta' della nazione
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, recante provvedimenti in materia di tasse di bollo, con le seguenti modificazioni
tolto: L'art. 7 e' sostituito col seguente:
tolto: «La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili nel Regno e' stabilita come segue:
tolto: 1) cambiali rilasciate dai commercianti emesse e pagabili nel Regno con scadenza non superiore ad un mese:L. 0,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire;
tolto: 2) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a quattro mesi:
tolto: fino a L. 200 tassa L. 0,40 oltre » 200 fino a L. 400 » » 0,80 » » 400 » » 600 » » 1,20 » » 600 » » 800 » » 1,60 » » 800 » » 1000 » » 2 - per somme superiori a L. 1000 o frazioni di L. 1000: tassa di L. 2, per ogni mille lire o frazione di mille lire;
tolto: 3) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a quattro mesi e sino a sei mesi:
tolto: fino a L. 200 tassa L. 0,60 oltre » 200 fino a L. 400 » » 1,20 » » 400 » » 600 » » 1,80 » » 600 » » 800 » » 2,40 » » 800 » » 1000 » » 3 - per somme superiori a L. 1000 o frazioni di L. 1000: tassa L. 3, per ogni mille lire o frazione di mille lire;
tolto: 4) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra: il doppio delle tasse graduali per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi, di cui sopra al n. 3».
tolto: All'art. 8, primo comma, le parole: «numeri 2 e 3», sono sostituite con le parole: «numeri 2, 3 e 4».
tolto: L'art. 9 e' soppresso.
tolto: L'art. 10 prende il n. 9.
tolto: All'art. 11 che prende il n. 10, e' aggiunto il seguente comma:
tolto: «Per i titoli di cui al precedente n. 2 la tassa puo' essere corrisposta anche mediante carta bollata».
tolto: L'art. 11, che prende il n. 10, e' modificato come segue: «Restano ferme le disposizioni relative alle tasse di cui ai seguenti articoli della tariffa A annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268:
tolto: 1° titoli di rendita del Debito pubblico dello Stato, di cui all'art. 49 della anzidetta tariffa;
tolto: 2° atti per la concessione dell'uso di armadi, scomparti, ecc., da parte di Istituti di credito di cui all'art. 70 della citata tariffa;
tolto: 3° avvisi e manifesti al pubblico, di cui agli articoli 85, 86 e 87 della citata tariffa;
tolto: 4° le sentenze definitive e i provvedimenti di volontaria giurisdizione, di cui agli articoli 118, nn. 12 e 13; 119, nn. 10 e 11; 120, n. 7 della citata tariffa».
tolto: Dopo l'art. 10 e' inscritto il seguente:
tolto: «Art. 11. - Le tasse di bollo stabilite dall'art. 50 della tariffa A annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268, sono stabilite nella misura seguente:
tolto: I. - Titoli nominativi.
tolto: Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200: tassa L. 0,80. Quando supera: L. 200 e non L. 500 tassa L. 1 - » 500 » »2.500 » » 2 - Oltre L. 2500 » » 3 -
tolto: II. - Titoli al portatore.
tolto: Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200, tassa L. 0,80. Quando supera: L. 200 e non L. 500 tassa L. 1 - » 500 » » 1.000 » » 2 - » 1.000 » » 2.500 » » 3 - » 2.500 » » 5000 » » 4 - » 5.000 » » 10.000 » » 6 - quando supera » 10.000 » » 10 -
tolto: La tassa di cui al presente articolo e' dovuta per ogni titolo.
tolto: La stessa tassa e' dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti, col massimo peraltro di L. 6.
tolto: La disposizione di cui all'art. 24, secondo comma, del R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, si applica anche ai certificati provvisori rilasciati in sostituzione di titoli al portatore regolarmente bollati presentati per la conversione in nominativi».
tolto: L'art. 51 della tariffa A annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e' abrogato.
tolto: La tassa sui titoli si corrisponde mediante punzone, marche da bollo e carta bollata; quella sui certificati provvisori, esclusivamente con marche da bollo e carta bollata.
tolto: Quando la tassa e' pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente per mezzo dell'Ufficio del registro.
tolto: Resta ferma ogni altra disposizione di cui al citato art. 50 della tariffa A, annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 26 novembre 1942-XXI
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-11-26;1428~art1 · fonte del testo