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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volonta' della nazione
[2]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[3]IMPERATORE D'ETIOPIA
[4]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, recante provvedimenti in materia di tasse di bollo, con le seguenti modificazioni
[8]L'art. 7 e' sostituito col seguente:
[9]«La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili nel Regno e' stabilita come segue:
- 1)cambiali rilasciate dai commercianti emesse e pagabili nel Regno con scadenza non superiore ad un mese: L. 0,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire;
- 2)cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a quattro mesi:
[10]fino a L. 200 tassa L. 0,40 oltre » 200 fino a L. 400 » » 0,80 » » 400 » » 600 » » 1,20 » » 600 » » 800 » » 1,60 » » 800 » » 1000 » » 2 - per somme superiori a L. 1000 o frazioni di L. 1000: tassa di L. 2, per ogni mille lire o frazione di mille lire;
- 3)cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a quattro mesi e sino a sei mesi:
[11]fino a L. 200 tassa L. 0,60 oltre » 200 fino a L. 400 » » 1,20 » » 400 » » 600 » » 1,80 » » 600 » » 800 » » 2,40 » » 800 » » 1000 » » 3 - per somme superiori a L. 1000 o frazioni di L. 1000: tassa L. 3, per ogni mille lire o frazione di mille lire;
- 4)cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra: il doppio delle tasse graduali per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi, di cui sopra al n. 3».
[12]All'art. 8, primo comma, le parole: «numeri 2 e 3», sono sostituite con le parole: «numeri 2, 3 e 4».
[13]L'art. 9 e' soppresso.
[14]L'art. 10 prende il n. 9.
[15]All'art. 11 che prende il n. 10, e' aggiunto il seguente comma:
[16]«Per i titoli di cui al precedente n. 2 la tassa puo' essere corrisposta anche mediante carta bollata».
[17]L'art. 11, che prende il n. 10, e' modificato come segue: «Restano ferme le disposizioni relative alle tasse di cui ai seguenti articoli della tariffa A annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268:
[18]1° titoli di rendita del Debito pubblico dello Stato, di cui all'art. 49 della anzidetta tariffa;
[19]2° atti per la concessione dell'uso di armadi, scomparti, ecc., da parte di Istituti di credito di cui all'art. 70 della citata tariffa;
[20]3° avvisi e manifesti al pubblico, di cui agli articoli 85, 86 e 87 della citata tariffa;
[21]4° le sentenze definitive e i provvedimenti di volontaria giurisdizione, di cui agli articoli 118, nn. 12 e 13; 119, nn. 10 e 11; 120, n. 7 della citata tariffa».
[22]Dopo l'art. 10 e' inscritto il seguente:
[23]«Art. 11. - Le tasse di bollo stabilite dall'art. 50 della tariffa A annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268, sono stabilite nella misura seguente:
[24]I. - Titoli nominativi.
[25]Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200: tassa L. 0,80. Quando supera: L. 200 e non L. 500 tassa L. 1 - » 500 » »2.500 » » 2 - Oltre L. 2500 » » 3 -
[26]II. - Titoli al portatore.
[27]Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200, tassa L. 0,80. Quando supera: L. 200 e non L. 500 tassa L. 1 - » 500 » » 1.000 » » 2 - » 1.000 » » 2.500 » » 3 - » 2.500 » » 5000 » » 4 - » 5.000 » » 10.000 » » 6 - quando supera » 10.000 » » 10 -
[28]La tassa di cui al presente articolo e' dovuta per ogni titolo.
[29]La stessa tassa e' dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti, col massimo peraltro di L. 6.
[30]La disposizione di cui all'art. 24, secondo comma, del R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, si applica anche ai certificati provvisori rilasciati in sostituzione di titoli al portatore regolarmente bollati presentati per la conversione in nominativi».
[31]L'art. 51 della tariffa A annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e' abrogato.
[32]La tassa sui titoli si corrisponde mediante punzone, marche da bollo e carta bollata; quella sui certificati provvisori, esclusivamente con marche da bollo e carta bollata.
[33]Quando la tassa e' pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente per mezzo dell'Ufficio del registro.
[34]Resta ferma ogni altra disposizione di cui al citato art. 50 della tariffa A, annessa alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 3268.
[35]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[36]Data a Roma, addi' 26 novembre 1942-XXI
[37]VITTORIO EMANUELE
[38]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI
[39]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 18 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
