Art. 11 (Convenzione)
alle funzioni indicate nella presente Convenzione, i funzionari consolari sono autorizzati ad esercitare ogni altra funzione consolare riconosciuta dallo Stato di residenza come compatibile con la loro qualifica. Gli atti compiuti in occasione dell'esercizio di tali funzioni consolari possono dar luogo alla riscossione di diritti e tasse previsti a tal fine dalla legislazione dello Stato d'invio.
Testo vigente dal 21 marzo 1996
