[1]dei danni
[2]Le Parti risolveranno qualsiasi perdita o danno causato durante o in relazione alle attivita' svolte secondo questo Accordo attraverso un mutuo accordo senza fare riferimento a Terze Parti o entita'.
Testo vigente dal 3 ottobre 2025
[1]dei danni
[2]Le Parti risolveranno qualsiasi perdita o danno causato durante o in relazione alle attivita' svolte secondo questo Accordo attraverso un mutuo accordo senza fare riferimento a Terze Parti o entita'.
Testo vigente dal 3 ottobre 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2025-09-18;143~accordo-art5 · fonte su Normattiva