DI AGENTI La Parte richiedente potra' inviare nella Parte richiesta, con il consenso preventivo di quest'ultima, agenti appositamente autorizzati, sia per collaborare al riconoscimento dell'identita' dell'estradando, sia per trasferirlo nel territorio della Parte richiedente. Detti agenti non potranno esercitare atti di autorita' nel territorio della Parte richiesta e saranno soggetti alle sue leggi. Le spese sostenute saranno a carico della Parte richiedente.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144~trattato-art17 · fonte su Normattiva