Art. 19 (Convenzione)
E CONSEGNA La Parte richiesta comunichera' immediatamente, per via diplomatica, alla Parte richiedente la decisione adottata sulla domanda di estradizione. Il rigetto della domanda, parziale o totale, deve essere motivato. Quando l'estradizione e' concessa, le Parti concorderanno la data e il luogo della consegna, che dovra' avvenire entro 45 giorni dalla data del ricevimento della concessione di cui al 1 comma del presente articolo. Se la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna la persona da estradare entro il predetto termine, la Parte richiesta la porra' in liberta' e potra' successivamente rifiutarne l'estradizione per lo stesso reato. In caso di forza maggiore che impedisca la consegna o la presa in consegna della persona da estradare la Parte interessata ne informera' l'altra Parte; le Parti si accorderanno su una nuova data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del precedente comma.
Testo vigente dal 10 marzo 1992
