DI ESTRADIZIONE L'estradizione non sara' concessa:

  • a)se per lo stesso fatto la persona richiesta e' sottoposta a procedimento penale o e' gia' stata giudicata dalle autorita' giudiziarie della Parte richiesta;
  • b)se alla data della ricezione della domanda e' intervenuta secondo la legge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena;
  • c)se per il reato costituito dal fatto per il quale e' domandata, nella Parte richiesta e' intervenuta amnistia e quel fatto ricade sotto la giurisdizione penale di tale Parte;
  • d)se la persona richiesta e' o e' stata o sara' giudicata da un tribunale di eccezione dalla Parte richiedente;
  • e)se il fatto per il quale e' domandata e' considerato dalla Parte richiesta reato politico;
  • f)se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verra' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti;
  • g)se il fatto per il quale e' domandata costituisce per la legge della Parte richiesta reato esclusivamente militare. Agli effetti del presente Trattato si considerano reati esclusivamente militari i fatti previsti e puniti dalla legge militare e che non costituiscono reati di diritto comune.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144~trattato-art3 · fonte su Normattiva