Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989
Art. 3 (Trattato)
DI ESTRADIZIONE L'estradizione non sara' concessa:
- a)se per lo stesso fatto la persona richiesta e' sottoposta a procedimento penale o e' gia' stata giudicata dalle autorita' giudiziarie della Parte richiesta;
- b)se alla data della ricezione della domanda e' intervenuta secondo la legge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena;
- c)se per il reato costituito dal fatto per il quale e' domandata, nella Parte richiesta e' intervenuta amnistia e quel fatto ricade sotto la giurisdizione penale di tale Parte;
- d)se la persona richiesta e' o e' stata o sara' giudicata da un tribunale di eccezione dalla Parte richiedente;
- e)se il fatto per il quale e' domandata e' considerato dalla Parte richiesta reato politico;
- f)se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verra' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti;
- g)se il fatto per il quale e' domandata costituisce per la legge della Parte richiesta reato esclusivamente militare. Agli effetti del presente Trattato si considerano reati esclusivamente militari i fatti previsti e puniti dalla legge militare e che non costituiscono reati di diritto comune.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
