Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989
Art. 5 (Trattato)
FONDAMENTALI L'estradizione non sara' altresi concessa:
- a)se per il fatto per il quale e' domandata, la persona richiesta e' stata o sara' sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia della persona richiesta non costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione;
- b)se vi e' fondato motivo di ritenere che la persona richiesta verra' sottoposta a pene o trattamenti che comunque configurano violazione dei diritti fondamentali.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
