Parti Contraenti decideranno periodicamente sulla cooperazione e sulle zone di ricerca che possono essere considerate come avendo un interesse particolare per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici Le Parti Contraenti decideranno di comune accordo sulle loro priorita' nel perseguimento di tali comuni obiettivi scientifici.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;140~accordo-art4 · fonte su Normattiva