[1]di trasferimento

[2]1. Il trasferimento puo' essere richiesto:

  • a)dallo Stato di Condanna;
  • b)dallo Stato di Esecuzione;
  • c)dalla persona condannata, o da terzi aventi titolo di agire per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, mediante una dichiarazione scritta diretta allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione, con la quale viene espressa la volonta' della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Accordo. 2. La richiesta e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' Centrali designate ai sensi del precedente articolo 3.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~accordo-trasferimento-persone-condannate-art6 · fonte su Normattiva