[1]di trasferimento
[2]1. Il trasferimento puo' essere richiesto:
- a)dallo Stato di Condanna;
- b)dallo Stato di Esecuzione;
- c)dalla persona condannata, o da terzi aventi titolo di agire per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, mediante una dichiarazione scritta diretta allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione, con la quale viene espressa la volonta' della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Accordo. 2. La richiesta e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' Centrali designate ai sensi del precedente articolo 3.
Testo vigente dal 17 dicembre 2019
