[1]di fornire informazioni

[2]1. Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicato il presente Accordo deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto dell'Accordo stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. La persona condannata deve essere inoltre informata che puo' essere perseguita penalmente, sottoposta a giudizio o detenuta nello Stato di Esecuzione al fine di dare esecuzione ad una condanna o misura cautelare, e puo' essere soggetta ad ogni altra forma di restrizione della sua liberta' personale, per reati commessi prima del suo trasferimento, diversi da quello per cui il trasferimento e' stato effettuato. 2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, e deve essere informata della decisione presa da ciascuno Stato.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~accordo-trasferimento-persone-condannate-art5 · fonte su Normattiva