[1]di Trasferimento
[2]1. Il trasferimento puo' essere richiesto:
- a)dallo Stato di Condanna;
- b)dallo Stato di Esecuzione;
- c)dalla persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, o da terzi legittimati ad agire per conto della persona a norma della legge di uno dei due Stati. 2. La richiesta e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' Centrali designate ai sensi dell'Articolo 3 del presente Trattato. 3. Le Autorita' Centrali possono anticipare la richiesta e qualsiasi documentazione che fosse necessaria mediante l'utilizzo di mezzi elettronici che consentano un migliore e piu' agile scambio tra loro.
Testo vigente dal 17 dicembre 2019
