[1]di Trasferimento

[2]1. Il trasferimento puo' essere richiesto:

  • a)dallo Stato di Condanna;
  • b)dallo Stato di Esecuzione;
  • c)dalla persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, o da terzi legittimati ad agire per conto della persona a norma della legge di uno dei due Stati. 2. La richiesta e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' Centrali designate ai sensi dell'Articolo 3 del presente Trattato. 3. Le Autorita' Centrali possono anticipare la richiesta e qualsiasi documentazione che fosse necessaria mediante l'utilizzo di mezzi elettronici che consentano un migliore e piu' agile scambio tra loro.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;147~trattato-art6 · fonte su Normattiva