[1]' con altri strumenti di cooperazione o assistenza
[2]1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano diritti o obblighi riconosciuti assunti da ciascuno Stato attraverso altri accordi internazionali di cui siano parte. 2. Il presente Accordo non impedisce agli Stati di accordare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di accordi, disposizioni o prassi condivise se essi sono conformi ai loro rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'assistenza giudiziaria puo' essere richiesta anche al fine di:
- a)istituire delle squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati;
- b)effettuare consegne controllate nel territorio dello Stato richiesto;
- c)assistere le autorita' di polizia giudiziaria dello Stato richiedente nello svolgimento di attivita' sotto copertura nel territorio dello Stato richiesto, in collaborazione con le autorita' di polizia giudiziaria dello Stato richiesto;
- d)effettuare, nel territorio dello Stato richiesto, attraverso personale di polizia giudiziaria di entrambi gli Stati, attivita' di osservazione, pedinamento e monitoraggio di persone sospettate di aver partecipato alla commissione di reati gravi. 3. Relativamente alle attivita' assistite di cui al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
- a)l'assistenza e' accordata a condizione che il fatto per il quale e' domandata costituisca reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 2;
- b)la domanda di assistenza e' esaminata e decisa da parte dell'Autorita' competente dello Stato richiesto caso per caso, in conformita' alle proprie leggi e alle disposizioni del presente Accordo;
- c)l'Autorita' procedente dello Stato richiedente e l'Autorita' competente dello Stato richiesto concordano i dettagli dell'attivita' di cui si tratta, nonche' la sua organizzazione, la procedura operativa da seguire, chi debba parteciparvi e a quale titolo, le eventuali condizioni specifiche da rispettare e quanto tale attivita' debba durare. Detti accordi sono comunicati alle Autorita' centrali designate ai sensi dell'articolo 4;
- d)l'attivita' assistita e' effettuata in conformita' alle procedure previste in materia dalle leggi dello Stato richiesto e sotto la supervisione e direzione dell'Autorita' competente di tale Stato;
- e)lo Stato richiesto puo', oltre che per i motivi indicati negli articoli 3 e 7, rifiutare di prestare assistenza per reati di minore gravita'.
Testo vigente dal 17 dicembre 2019
