[1]di informazioni bancarie e finanziarie

[2]1. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sospettata o imputata di un reato sia titolare di uno o piu' conti bancari presso una banca ubicata nel suo territorio e fornisce le informazioni del caso allo Stato richiedente, nonche' informazioni sulle identita' dei soggetti autorizzati ad operare su tali conti, le loro ubicazioni e le transazioni ad essi riferite. 2. La domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo puo' riferirsi anche a istituzioni diverse dalle banche. 3. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente dell'esito delle proprie indagini. 4. L'assistenza di cui al presente articolo non puo' essere rifiutata opponendo il motivo del segreto bancario.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~art18 · fonte su Normattiva