[1]TRATTATO DI ESTRADIZIONE
[2]TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
[3]ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA
[4]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della. Repubblica del Kenya qui di seguito denominati "Parti Contraenti", desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, hanno stabilito quanto segue:
[5]ARTICOLO 1
[6]Obbligo di Estradare
[7]Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale emessi a loro carico.
Testo vigente dal 20 agosto 2019
