[1]ad uno Stato terzo

[2]Salvo i casi previsti alle lettere a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 10, la Parte richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo, senza il consenso della Parte richiesta, la persona che le e' stata consegnata e che e' domandata dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Al fine di valutare la domanda, lo Stato richiesto puo' richiedere la produzione dei documenti ed informazioni di cui all'articolo 7.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~trattato-art11 · fonte su Normattiva