[1]supplementari

[2]1. Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima Parte puo' domandare che siano fornite le necessarie informazioni supplementari entro quarantacinque giorni. 2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla domanda di estradizione. Tuttavia, alla Parte richiedente non e' preclusa la possibilita' di avanzare una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~trattato-art8 · fonte su Normattiva